Art. 26.
(Sanzioni disciplinari).

      1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dall'ordinamento di categoria nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
      2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
      3. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

          a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

          b) la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;

          c) la sospensione, che consiste nell'inibizione all'esercizio della professione da un minimo di un mese a un massimo di due anni;

 

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          d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

      4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno.
      5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
      6. Nel caso di società tra professionisti iscritti all'albo, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollogabile a direttive impartite dalla società.
      7. Nel caso di società interprofessionale, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.